L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto in parte un ricorso proposto da alcuni ambulanti, i quali sollecitavano l'annullamento del provvedimento prefettizio proprio perché, a loro avviso, aveva imposto un divieto indiscriminato, senza indicare postazioni alternative dove continuare a svolgere legittimamente la loro attività.
Per i giudici amministrativi «il provvedimento - si legge nella sentenza - risulta adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti dell'urgenza e della grave necessità nonché sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico tutelato».
Nel vietare però lo stazionamento nell'area circoscritta in un raggio di 200 metri dall'area riservata, per il Tar il Prefetto avrebbe dovuto individuare altro posteggio in sostituzione di quello revocato di superficie equivalente, tale da consentire agli odierni ricorrenti l'esercizio dell'attività commerciale per la quale sono stati autorizzati. La conclusione: «Il ricorso merita di essere accolto in parte qua e per l'effetto l'ordinanza prefettizia del 14 maggio 2008 deve essere annullata nella parte in cui non ha contemplato, sulla base del diritto riconosciuto, ai titolari di posteggi volti all'esercizio della vendita al dettaglio, l'indicazione di aree di posteggio alternative sulle quali poter esercitare l'attività commerciale in occasione delle partite di calcio».
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