Cannabis per uso terapeutico: ecco come cambia la legge

(Foto Ansa)
1 Minuto di Lettura
Giovedì 19 Ottobre 2017, 10:56
CANNABIS A USO TERAPEUTICO. Il medico potrà prescrivere medicinali di origine vegetale a base di cannabis per la terapia del dolore e altri impieghi. La ricetta (oltre a dose, posologia e modalità di assunzione) dovrà recare la durata del singolo trattamento, che non può superare i tre mesi. 

MEDICINALI A CARICO DEL SSN. I farmaci a base di cannabis prescritti dal medico per la terapia del dolore e impieghi autorizzati dal ministero della Salute saranno a carico del Servizio sanitario nazionale. Se prescritti per altri impieghi restano al di fuori del regime di rimborsabilità. Vale in ogni caso l'aliquota Iva ridotta al 5 per cento.

PRODUZIONE DI CANNABIS. Coltivazione della cannabis, preparazione e distribuzione alle farmacie sono affidate allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Se necessario può essere autorizzata l'importazione e la coltivazione presso altri enti. Sono stanziate risorse per un milione e 700mila euro. 

MONITORAGGIO PRESCRIZIONI. A Regioni e Province autonome spetta il compito di monitorare le prescrizioni, fornendo annualmente all'Istituto superiore di sanità i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti sotto terapia di cannabis, nonché quello di comunicare all'Organismo statale per la cannabis il fabbisogno necessario per l'anno successivo. 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE RICERCA. Norme specifiche prevedono campagne di informazione, aggiornamento periodico dei medici e del personale sanitario impegnato nella terapia del dolore e promozione della ricerca sull'uso appropriato dei medicinali a base di cannabis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA