Roma, il tribunale respinge il ricorso contro il contratto della Raggi con M5s: la sindaca era eleggibile

Roma, il tribunale respinge il ricorso contro il contratto della Raggi con M5s: la sindaca era eleggibile
di Simone Canettieri e Stefania Piras
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Martedì 17 Gennaio 2017, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 08:34

Il tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato Venerando Monello sul contratto firmato da Virginia Raggi prima delle elezioni. Dunque la sindaca di Roma risulta eleggibile e il contratto che prevede una penale da 150mila euro, per lei e per i 29 consiglieri comunali in caso di danno d'immagine, valido.

Tra le pieghe della sentenza si scopre inoltre che formalmente l'unico garante del M5S è Beppe Grillo e non anche «Davide Federico Dante Casaleggio» figlio dello scomparso Gianroberto.

Il giudice nei fatti ha dichiarato  che il ricorrente, l'avvocato Monello, non aveva un concreto interesse ad agire «in quanto soggetto estraneo al Movimento 5 Stelle e non sottoscrittore dell'accordo, non è portatore di un concreto interesse ad agire, giacché dalla rimozione del vincolo non potrebbe derivare alcun effetto nella sua sfera giuridica». Dunque, concludono i giudici, «la domanda di nullità va dichiarata inammissibile».

L'avvocato, vicino al Pd, è stato condannato anche a pagare le spese legali. Nella sentenza per un refuso dei giudizi Monello viene chiamato Vagabondo. La cifra supera i 12mila euro, di cui 3.285 andranno al Comune. E' stata anche respinta la denuncia di calunnia presentata dalla sindaca grillina.
 


«La Raggi rimane al suo posto è il contratto è valido -  dice Paolo Morricone,l'avvocato di Beppe Grillo - le ragioni del rigetto sono molteplici. In primis il tribunale ha rilevato che la sottoscrizione del contratto non rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, esattamente come avevamo prospettato nella nostra memoria difensiva e come avevano detto anche il difensore della Raggi, Ervin Rupnik e di Davide Casaleggio, Pier Paolo Polese. Per quanto riguarda la nullità del contratto, il Tribunale dice che tale domanda non rientra in questo particolare tipo di azione di cui al d. lgs n. 267/2000, ed inoltre non è titolare il ricorrente di un interesse ad agire. Proprio come avevano prospettato le difese della raggi del Movimento e di Roma Capitale».

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