Social spam, stop del Garante per la privacy: per il marketing serve il consenso

Social spam, stop del Garante per la privacy: per il marketing serve il consenso
di Paolo Travisi
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Sabato 2 Dicembre 2017, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 19:54
La vostra email è intasata da proposte pubblicitarie? Nonostante siate tra coloro che con scrupolo negano il consenso al trattamento dei propri dati per finalità commerciali quando firmano un documento? Se la risposta è affermativa, allora siete tra le vittime del social spam scorretto. Significa che il vostro indirizzo di posta elettronica è stato copiato a vostra insaputa da un social network. Sulla questione è intervenuto il Garante della Privacy, dopo la segnalazione di un'azienda che lamentava di aver ricevuto qualcosa come 100 mila email spam in due anni. Il Garante ha vietato la pratica scorretta del social spam sottolineando che nessuna azienda può utilizzare i nostri dati, email inclusa, per finalità commerciali e di marketing. E' sempre necessario il consenso dell'individuo.

L’intervento del Garante è stato richiesto da una nota società di consulenza finanziaria, i cui dipendenti ricevevano e-mail promozionali senza averne mai autorizzato la ricezione. Dalle parole (seppur scritte) si è passati ai fatti, ovvero agli accertamenti telematici condotti dalla sezione Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza che ha ricostruito le modalità con cui questa azienda si nutriva economicamente di social spam. Linkedin e Facebook erano i due canali preferenziali attraverso cui si prendevano gli indirizzi email, scatenando gli invii a catena di proposte pubblicitarie. Bastava diventare amici da social.

Secondo la tesi sostenuta dall’azienda scorretta, l’iscrizione al social implicherebbe un consenso al libero utilizzo dei dati personali. Anche per il marketing. Niente affatto ribadisce il Garante, poiché le funzioni dei social “sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi”. Ma c’è di più. Neanche i dati presenti online, per esempio quelli inseriti in un form per avere accesso ad un qualsiasi servizio, possono essere prelevati ed usati senza consenso. Esiste a tal proposito, ricorda ancora il Garante nel suo provvedimento di divieto, un documento del 4 luglio 2013 contenente Linee Guida che regolano e chiariscono le modalità entro il quale può e deve muoversi questo nuovo fenomeno di marketing che si chiama social spam.
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