Angelo Ciancarella
Angelo Ciancarella

Il commento/ Doppio cognome da oggi (anche se non c'è la legge)

Il commento/ Doppio cognome da oggi (anche se non c'è la legge)
di Angelo Ciancarella
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Venerdì 3 Giugno 2022, 00:10

È mai possibile che all’improvviso, dalla mezzanotte di un giorno festivo - e che giorno: la festa della Repubblica! - ogni bambino nato abbia due cognomi, salvo diversa intesa dei genitori dichiarata all’ufficiale di stato civile, senza neppure la vacatio legis di 15 giorni prevista per la maggior parte delle leggi? Quasi tutti i nuovi genitori, in ben altra attesa impegnati, neppure conoscono una novità così grande; e così l’ufficiale di stato civile, quasi sempre un operatore sanitario che riceve in ospedale la “denuncia” di un genitore sulla base del certificato di assistenza al parto.

Raccontata così, la vicenda sembra uno dei tanti esempi di frettolosa legislazione e di cattiva comunicazione istituzionale. La realtà è peggiore e dimostra l’ormai inesistente “sostenibilità istituzionale” in tutti gli ambiti, stavolta su un tema di grande rilievo come l’attribuzione del nome (che comprende il cognome): diritto fondamentale e indisponibile, il primo del quale un nascituro sia titolare. Le istituzioni non si parlano, si ignorano, soprattutto non si ascoltano. Vanno ognuna per la propria strada, al massimo la destinataria della “norma” annuncia che - con comodo - “emanerà” una circolare per gli uffici (quasi che la circolare fosse una fonte normativa).

Non di legge si tratta, ma gli effetti sono identici e anzi immediati. La sentenza costituzionale 131/2022 è stata depositata martedì 31 maggio e poiché la Gazzetta settimanale dedicata alla Corte esce il mercoledì, è stata pubblicata on line il 1° giugno alle 18. Sei ore dopo, alla mezzanotte, era in vigore: l’articolo 136 della Costituzione stabilisce che «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale (…) la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione». E i bambini nascono anche di notte…

“Colpa”, allora, della Corte costituzionale? Non è così. Mai come questa volta la questione era annunciata e perfino “dovuta”: il Parlamento se ne occupa in modo inconcludente dalla fine degli anni ’70. La Corte costituzionale dal 1988, con un primo invito al legislatore. Nel 2006 l’invito diventa un monito, perché l’automatismo nell’attribuzione del cognome paterno è definito il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (…) e della tramontata potestà maritale», incoerente «con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna». Nel 2016, continuando ad auspicare un intervento legislativo, si consente di trasmettere ai figli, «di comune accordo», anche il cognome materno. La norma era ormai insostenibile non solo rispetto alla Costituzione, ma anche alle Convenzioni internazionali sottoscritte (basti ricordare quella adottata dall’Onu nel 1979 sul superamento delle discriminazioni nei confronti della donna) e alla giurisprudenza sovranazionale consolidata.

Nel 2019 una nuova questione viene sollevata: la deroga non pone i genitori su un piano di parità, perché in mancanza di accordo resta l’automatismo del cognome paterno; dunque, si obietta, la sentenza del 2016 ha rimosso un divieto dell’ordinamento ma non ha superato la disuguaglianza ai danni della madre.

L’Avvocatura dello Stato, che sempre interviene nel giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio (in quanto rappresentante dello Stato-comunità, con il quale non è mai in sintonia), si limita come di consueto a sostenere l’inammissibilità o l’infondatezza della questione. Nel febbraio 2021 la Corte, per motivi tecnici ma anche per concedere tempo al legislatore, anziché decidere solleva davanti a sé una questione più ampia: anche i non giuristi sanno che questo tipo di atto annuncia una pronuncia di illegittimità costituzionale. Il tema è discusso in pubblica udienza il 26 aprile scorso e il giorno successivo, subito dopo la decisione in Camera di consiglio e un mese prima della stesura della sentenza, un comunicato della Corte spiega succintamente le ragioni giuridiche della pronuncia e le sue conseguenze pratiche: «la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due».

Non uno degli inviti, dei moniti, degli adempimenti necessari è accolto dagli altri organi costituzionali. Come sempre. E non si pensi al solo Parlamento, legislatore per definizione. Il governo dà impulso all’80% delle norme di legge. Nel 2021 il presidente della Corte costituzionale lo disse garbatamente, evocando una decisione appena assunta dal governo tedesco in attuazione di una sentenza della Corte di Karlsruhe. Ma nonostante ad ascoltarlo vi fosse anche la ministra della Giustizia, fino a pochi mesi prima presidente della stessa Corte, il governo non ha mai assunto neppure una iniziativa per attuare o “prevenire” le pronunce costituzionali.

Il governo sembra comprendere e il parlamento è disposto a subire solo le minacce europee di non dar corso ai fondi del Pnrr. Ma il Piano di rinascita non richiede soltanto una cabina di regìa e un monitoraggio; richiede il concorso e l’accordo di tutte le istituzioni e degli enti territoriali. Non i veti, non il disinteresse, non la resistenza passiva: richiede la «leale collaborazione», aureo e disatteso principio enunciato trent’anni fa dalla Corte costituzionale su una questione drammatica, che prima ancora della sentenza sarebbe diventata tragica: era un braccio di ferro tra Csm e ministro della Giustizia, che riguardava indirettamente l’avversata nomina di Giovanni Falcone alla Procura nazionale antimafia.

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